Lavoro a tempo determinato
Soggetti destinatari e causali
Durata
Modalità di assunzione
Contratto di assunzione
Proroga
Prosecuzione di fatto del rapporto
Successione dei contratti
Contributo aggiuntivo
Soggetti destinatari e causali
L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e assenti per assistere familiari in situazione di grave disabilità certificata, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
Durata
La durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi.
Modalità di assunzione
I datori di lavoro potranno assumere lavoratori a termine anche tramite le agenzie di lavoro interinale oltre che tramite i canali utilizzati per l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato.
Contratto di assunzione
A differenza dei contratti a tempo indeterminato, per l'assunzione a termine è necessaria la forma scritta. La mancanza della forma scritta ha come conseguenza che il contratto è considerato a tempo indeterminato fin dall'inizio.
La forma scritta non è necessaria se la durata del rapporto di lavoro non è superiore a 12 giorni.
Modello Contratto assunzione
Proroga
Si ha la proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale è inferiore a 3 anni (36 mesi).
Sono ammesse massimo 5 proroghe, nell'arco di 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Modello Proroga Contratto a Termine
Prosecuzione di fatto del rapporto
Alla scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato è possibile proseguire di fatto il rapporto di lavoro fino ad un massimo di:
- 30 giorni per contratti con durata inferiore a 6 mesi
- 50 giorni per contratti con durata superiore a 6 mesi
In tal caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al:
- 20% fino al decimo giorno successivo
- 40% per ciascun giorno ulteriore.
Successione dei contratti
Si ha il "rinnovo" del contratto, quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto.
Quando il termine iniziale del rapporto non è superiore a tre anni è possibile riassumere il lavoratore a patto che tra la fine del precedente contatto (o l’eventuale proroga) e l’inizio del nuovo rapporto si rispettino i seguenti termini:
- 10 giorni per contratti con durata inferiore a 6 mesi
- 20 giorni per contratti con durata superiore a 6 mesi
La contrattazione collettiva ha facoltà di ridurre detti intervalli rispettivamente a 20 e 30 giorni qualora l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo.
Se non si rispettano tali termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Se, invece, tra due assunzioni a termine non trascorre alcun intervallo di tempo, l’intero rapporto viene considerato a tempo indeterminato.
Contributo aggiuntivo
Dal 1 gennaio 2013, , l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, prevede che si applichi ai rapporti a tempo determinato un contributo addizionale previdenziale, a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile.
Tuttavia, in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.