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Approfondimenti

Lavoro a tempo determinato

Soggetti destinatari e causali

Durata

Modalità di assunzione

Contratto di assunzione

Proroga

Prosecuzione di fatto del rapporto

Successione dei contratti

Contributo aggiuntivo

Soggetti destinatari e causali

L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.

A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:

- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;

- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e assenti per assistere familiari in situazione di grave disabilità certificata, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;

- per sostituire lavoratori in ferie;

- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Durata

La durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi.

Modalità di assunzione

I  datori di lavoro potranno assumere lavoratori a termine anche tramite le agenzie di lavoro interinale oltre che tramite i canali utilizzati per l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato.

Contratto di assunzione

A differenza dei contratti a tempo indeterminato, per l'assunzione a termine è  necessaria la forma scritta. La mancanza della forma scritta ha come conseguenza che il contratto è considerato a tempo indeterminato fin dall'inizio.

La forma scritta non è necessaria se la durata del rapporto di lavoro  non è superiore a 12 giorni.

 

Modello Contratto assunzione

Proroga

Si ha la proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data.

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale è inferiore a 3 anni (36 mesi).

Sono ammesse massimo 5 proroghe, nell'arco di 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.  

 

Modello Proroga Contratto a Termine

Prosecuzione di fatto del rapporto

Alla scadenza  del  termine inizialmente fissato o successivamente prorogato è possibile proseguire di fatto il rapporto di lavoro fino ad un massimo di:

- 30 giorni per contratti con durata inferiore a 6 mesi

- 50 giorni per contratti con durata superiore a 6 mesi

In tal caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere  al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per  ogni  giorno  di continuazione del rapporto pari al:

-  20% fino  al  decimo giorno  successivo

- 40% per ciascun giorno ulteriore.

Successione dei contratti

Si ha il "rinnovo" del contratto, quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto.

Quando il termine iniziale del rapporto non è superiore a tre anni è possibile riassumere il lavoratore a patto che tra la fine del precedente contatto (o l’eventuale proroga) e l’inizio del nuovo rapporto si rispettino i seguenti termini:

- 10 giorni per contratti con durata inferiore a 6 mesi

- 20 giorni per contratti con durata superiore a 6 mesi

La contrattazione collettiva ha facoltà di ridurre detti intervalli rispettivamente a 20 e 30 giorni qualora l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo.

Se non si rispettano tali termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Se, invece, tra due assunzioni a termine non trascorre alcun intervallo di tempo, l’intero rapporto viene considerato a tempo indeterminato.

Contributo aggiuntivo

Dal 1 gennaio 2013, , l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, prevede che si applichi ai rapporti a tempo determinato un contributo addizionale previdenziale, a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile.

Tuttavia, in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.